Il Decreto Rilancio è un provvedimento importante che muove 55 miliardi di risorse ed interviene in ogni ambito della società, dal rafforzamento della struttura sanitaria alle misure necessarie per sostenere i lavoratori e le imprese, passando attraverso misure di rilancio degli investimenti verso una realtà produttiva aggiornata a livello tecnologico ed ambientale.
I comparti agricolo e della pesca trovano una loro centralità nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad essi dedicate, ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale, capaci di recare sostegno e nuovo slancio all’agricoltura e alla pesca.
Il comparto ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia. Gli italiani hanno potuto contare prevalentemente, nel momento in cui veniva imposto loro l’isolamento, su due settori: il sanitario e l’agroalimentare. La prova è stata ampiamente superata. Il settore di produzione dei generi alimentari non solo ha retto allo sforzo richiesto ma è riuscito a mantenere le relazioni commerciali nell’ambito dell’ordinaria correttezza, evitando possibili speculazioni sui prezzi e garantendo, anche attraverso una catena logistica efficiente, l’approvvigionamento necessario dei generi alimentari.
Questo non significa che gli sforzi compiuti non abbiano ulteriormente stressato la difficile situazione economica in cui già versavano le imprese agricole e non è certo vero che il settore non abbia risentito – in quanto unico comparto produttivo che ha potuto continuare ad operare – del lockdown imposto a causa dell’epidemia. Basti pensare alla riduzione degli acquisti dei prodotti freschi e all’importanza del canale c.d. HORECA che rifornisce ristoranti, mense, bar, hotel, senza dimenticare il blocco dell’attività che ha subito all’inizio il settore florovivaismo.
Venendo al decreto, mi soffermerò inizialmente su quelle specificamente dedicate al settore per poi riepilogare, seppur sinteticamente, quelle di carattere generale.
Le misure che riguardano il settore primario le troviamo al al Capo VI del decreto (dall'art.222 al 226). L’articolo 222 prevede:
- 426,1 milioni di euro dedicati agli esoneri contributivi previdenziali e assistenziali dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per alcuni comparti agricoli comparti (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura);
- 90 milioni di euro per l’istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» per il 2020 a favore della zootecnia;
- 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione di c.d. cambiale agraria;
- l’aumento di 30 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica;
- la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi come l'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain;
- 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
L'articolo 222-bis è stato introdotto nel corso dell'esame in V Commissione. Esso prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.
L’articolo 223 stanzia 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve per una percentuale non inferiore al 15% del valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. Sono escluse le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico. Con un decreto attuativo dei ministeri competenti saranno stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.
L’articolo 224:
- aumenta dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, introdotta con il decreto-legge n.18/2020, per la quale era stato già disposto l’innalzamento in pari percentuale per il 2020 (comma 1);
- modifica la normativa introdotta con il dl cura Italia (art. 78 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020) specificando, al comma 3-ter, nel caso di utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte, compreso il siero, che la normativa di riferimento sia quella prevista per gli effluenti di allevamento;
- delega l’ISTAT ad introdurre una specifica classificazione merceologica, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO, alle attività di coltivazione di idroponica e acquaponica;
- prevede la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare i mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario;
- prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate. Sono fatte salve quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP ed è previsto che un decreto stabilirà le aree vitate dove è ammessa una resa fino a 40 tonnellate (comma 3);
- modifica, da tre mesi a sei mesi il termine per l’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo (comma 4);
- prevede, in relazione all’obbligo di monitoraggio della produzione di latte vaccino e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l’altro la produzione di latte ovino (comma 5).
- è stata prevista la sospensione dei termini di validità per gli attestati di funzionalità delle macchine agricole, prevedendo una scadenza omogenea a quella riguardante gli attestati per la vendita dei prodotti fitosanitari.
L’articolo 224-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Gli allevatori che intendono aderire dovranno sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente. Le modalità di produzione saranno, infatti, definite con uno o più decreti emanati dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della Salute, e dovranno prevedere il rispetto di parametri di salute e di benessere degli animali superiori a quelli attualmente previsti dalla normativa europea e nazionale, inclusi quelli relativi alle emissioni nell’ambiente, distinguendo per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.
Con i previsti decreti attuativi saranno definite anche le modalità di istituzione di uno specifico distintivo con cui identificare i prodotti conformi al sistema di qualità del benessere nazionale animale. Con gli stessi strumenti dovranno, altresì, essere definite:
- le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità già autorizzati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- le misure di vigilanza e controllo;
- le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati esistenti, sia quelle di carattere nazionali che quelle di carattere regionale, operanti nel settore agricolo e sanitario, insieme con le modalità di alimentazione ed integrazione dei sistemi dove vengono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dai sistemi alimentati dal veterinario aziendale.
In relazione a tale esigenza, viene prevista l’istituzione, con decreto dei Ministri delle politiche agricole e della salute, di un organismo tecnico-scientifico per definire il regime e le modalità di gestione del sistema e il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi del reg. (UE) n.765/08, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento.
L’articolo 224-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
La norma prevede anche la possibilità di estendere la certificazione della sostenibilità del processo produttivo ad altre filiere agroalimentari.
L’articolo 225 permette a Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati di erogare mutui ai consorzi di bonifica ed enti irrigui, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo.
L’articolo 226 incrementa di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti.
L’articolo 31, comma 3, infine, assegna a ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di facilitare l’accesso al credito e sostenere le imprese.
Arriviamo ora alle misure di carattere trasversale che interessano anche il comparto agricolo.
L’articolo 25 prevede l’elargizione di un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei percettori di reddito agrario, anche se l’attività è svolta in forma di impresa cooperativa. Per ottenere il contributo in esame occorre aver avuto un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore di 2/3 rispetto a quello di aprile 2019, e, comunque, ricavi non superiori a 5 milioni di euro. L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello del 2019. Il contributo minimo per i soggetti diversi dalle persone fisiche è di 2000 euro.
L’articolo 26 detta disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, incluse, quindi, le aziende agricole. Per accedere a tale misura sono fissati alcuni requisiti.
In primo luogo, i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 devono essere superiori a cinque milioni di euro con un limite massimo di cinquanta milioni di euro; le imprese devono aver subito nel secondo bimestre 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%; le stesse devono aver deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Le società sono chiamate a soddisfare, altresì, le seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 2019: non devono essere ricomprese nella categoria delle imprese in difficoltà; devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale ed essere in regola con le norme vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili; i responsabili non devono essere state interessate da misure di prevenzione con provvedimento definitivo (l’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui la norma fa riferimento prevede che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere, tra l’altro, contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali); non deve essere intervenuta condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia fiscale.
E’ inoltre istituito, per favorire la capitalizzazione delle PMI colpite dalla crisi sanitaria, un credito di imposta pari al 20% per i soggetti che apportano capitale nel 2020, fino ad un massimo dello stesso di 2 milioni di euro.
Per la società beneficiaria è, altresì, riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dalla misura in esame è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l’anno 2021.
L’articolo 28 prevede l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento, tra l’altro, dell’attività agricola. Per le strutture agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
L’articolo 30 prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA -operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell’ambito del limite delle risorse stanziate dall’articolo, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa.
L’articolo 38 rafforza il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura « Smart & Start Italia », principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese.
L’articolo 39 mette a disposizione specifiche risorse per riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale: La misura mira a individuare professionalità ed esperti dei diversi settori di intervento, tra i quali l’agro-industria al fine di rafforzare strategicamente il presidio delle attività richiamate rispetto alle conseguenze sfavorevoli dell’emergenza sanitaria ancora in corso.
L’art. 42 istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, chiamando ENEA ad un compito di progettazione e attuazione delle relative misure.
L’articolo 48, comma 1, rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese. La relativa dotazione viene dunque portata a 400 milioni per l’anno 2020, rispetto ai 150 milioni originariamente stanziati (lett. a), n. 1 che novella il comma 1 dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020).
L’articolo 50 proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cd. Superammortamento.
Il Capo II contiene poi una serie di disposizioni relative al regime di aiuti. (art. 53-65).
Il titolo III è volto a fornire tutele a favore dei lavoratori.
L’articolo 68, comma 1, lett- e) riconosce la cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili alla predetta emergenza, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020. Tale trattamento è concesso in deroga al limite di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari – secondo la normativa vigente – a 90 giorni e 180 giornate lavorative svolte presso la stessa azienda. Si dispone, inoltre, la possibilità di presentare domanda di CIG in deroga, ai sensi dell’art. 22 del DL n.18/2020, per i lavoratori dipendenti di aziende agricole alle quali non si applica il trattamento di integrazione salariale operai agricoli.
L’articolo 70 modifica l’art. 22 del DL n.22/2018 - che ha regolato la concessione della CIG in deroga nel periodo di emergenza COVID-19 ed ha incluso, tra le altre, le imprese agricole e della pesca che non possono usufruire della Cassa di integrazione ordinaria. L’articolo in esame: modifica le modalità di erogazione trasferendo dalle regioni all’INPS la competenza in ordine all’erogazione dei trattamenti e dando, altresì, la possibilità alle imprese di anticipare lo stesso trattamento, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute; e consente un ulteriore trattamento della durata di cinque settimane, successivo a quello delle nove settimane originarie nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.
L’articolo 84, poi, proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, inclusi tra i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, sono previste 600 euro per il mese di aprile 2020 (art. 84, co. 4 ) mentre per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è prevista un’indennità di 500 euro per aprile (art. 84, co. 7).
L’articolo 94 introduce, poi, per la promozione del lavoro agricolo, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020.
All’articolo 95 vengono previsti vengono previsti degli incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.
Con l’articolo 103 sono, inoltre, introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Con la prima, i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Sono esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Nel contempo, sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati.
La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.
In entrambi i casi, gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020. Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale.. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa. Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della norma in esame, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.
Quanto alle misure di carattere fiscale risultano d’interesse del comparto:
l’articolo 123 il quale dispone la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise;
l’art. 125 che prevede un nuovo, più ampio, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
gli articoli 126 e 127, che prorogano la sospensione dei versamenti, già sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020), prevedendo il versamento in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data;
l’art. 133, che differisce al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax ;
l’art. 177 che prevede, per il 2020, l'abolizione della prima rata IMU per i possessori, tra gli altri, di agriturismi;
l'articolo 137 proroga, poi, la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
L’articolo 245-bis è volto a rimodulare la misura denominata “Resto al Sud” – con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 percento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’articolo 28 introduce un credito d’imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, estende il credito d’imposta, anche se in misura minore, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro ed elimina, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Nel corso dell’esame presso la Camera è stato inoltre specificato che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.
L’articolo 26-bis, inserito durante l’esame alla Camera dei deputati, è volto ad incrementare di 10 milioni di euro, per l’esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell’usura.
E per finire non posso non ricordare lo straordinario patto per l'export che riguaderà principalmente le aziende del settore agroalimentare. L’immissione di oltre un miliardo di euro infatti porterà ossigeno alle imprese del nostro made in Italy, che ci rendono orgogliosi nel mondo. Per rilanciare il Made in Italy nel mondo prevediamo azioni di vario genere, che vanno dal sostegno al sistema fieristico a strumenti di finanza agevolata, dalla comunicazione e promozione delle nostre eccellenze all’implementazione dell’e-commerce. Si tratta di un intervento senza precedenti che si innesta all’interno di un percorso che il MoVimento 5 Stelle sta seguendo sin da quando siamo al Governo: continueremo a sostenere le imprese agricole italiane con ogni mezzo possibile, lavorando in Parlamento per garantire il massimo sostegno al nostro settore primario e al nostro Made in Italy.
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