Da oggi è in discussione su Rousseau nella sezione "Lex Parlamento" la mia proposta di legge sulla semplificazione in apicoltura
L’apicoltura è un settore strategico per la biodiversità, l’ambiente e per le produzioni agricole del nostro Paese. Alla base di ogni produzione di eccellenza nel settore apistico ci sono le api, insetti impollinatori che giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione.
L’apicoltura è un settore strategico per la biodiversità, l’ambiente e per le produzioni agricole del nostro Paese. Alla base di ogni produzione di eccellenza nel settore apistico ci sono le api, insetti impollinatori che giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione.
Da quanto emerge dai dati raccolti nel 2018 dalla rete di rilevazione dell’Osservatorio Nazionale Miele, su tutto il territorio nazionale, elaborati e presentati nel consueto Report annuale, emerge una produzione nazionale di circa 22.000 tonnellate di miele, a testimoniare un’annata produttiva complessivamente accettabile ma con forti disomogeneità a livello territoriale.
L'introduzione della Banca Dati Apistica, alla quale tutti gli apicoltori devono essere obbligatoriamente registrati dichiarando gli alveari detenuti e la loro posizione geografica, ha consentito di validare le stime scaturite negli anni riguardo alla consistenza degli apicoltori e degli alveari italiani, evidenziando un elevato numero di apicoltori ed alveari e un numero di apicoltori con partita IVA più alto del previsto. Dai dati della BDA relativi al censimento novembre-dicembre 2018, aggiornati al 1 marzo 2019, emerge che sono 55.877 gli apicoltori in Italia di cui 36.206 produce per autoconsumo (65%) e 19.671 sono apicoltori con partita iva che producono per il mercato (35%).
Gli apicoltori italiani detengono
in totale 1.273.663 alveari e 216.996 sciami. Il 78% degli alveari totali
(984.422), sono alveari gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api
per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con
partita iva sottolinea l’elevata professionalità del settore e l’importanza del comparto nel contesto agro-economico.
L’obiettivo della presente proposta
di legge è quello di portare un processo di semplificazione al settore apistico
nazionale modificando ed apportando miglioramenti alla legge n. 313 del 24
dicembre 2004 che reca norme sulla disciplina dell'apicoltura.
In
relazione agli interventi finalizzati ad apportare elementi di semplificazione
nella normativa esistente, si propongono alcune proposte di semplificazioni
delle norme di rilevanza per l’apicoltura che sta dimostrando una notevole
vitalità e potenzialità di sviluppo nell’economia rurale.
Nello specifico, la proposta di legge si compone di 10 articoli:
l’articolo 1 della presente
proposta di legge, fa riferimento all’art. 1, comma 2, della legge 313/2004, si
intende di rimediare ad una lacuna della norma che non menziona le Regioni;
l’articolo 2, si sopprime il comma
3 dell’articolo 3, che reca elementi di poca chiarezza nel definire in modo
generico un’autonoma figura professionale agricola. L’imprenditore apistico è
imprenditore agricolo e pertanto deve essere soggetto alle stesse regole valide
per tutti gli agricoltori;
con l’articolo 3, che interviene
sull’articolo 4, comma 1, della legge 313/2004, al fine di vietare la
fertirrigazione delle colture con miscele contenenti pesticidi che espongano a
rischio gli impollinatori e l'irrorazione con princìpi attivi tossici per gli
impollinatori in presenza di essudazione di melata nella coltura e nella flora
botanica circostante con gravi fenomeni di apicidio, come denunciato dalla rete
di monitoraggio Beenet;
l’art. 4, modifica l’articolo 6, al
comma 1, in quanto è necessario che ogni anno venga effettuato il reale
censimento della consistenza e localizzazione degli apiari presenti sul tutto
il territorio nazionale. E al comma 2, poiché con l’adozione dell’anagrafe
apistica nazionale si semplificano le modalità di comunicazione ai servizi
veterinari di tutte le operazioni di denuncia e di censimento annuale, come già
predisposto dall’articolo 34, comma 2 della legge n 154 del 2016;
l’art. 5 sopprime la lettera a) del
comma 2 dell’articolo 7, poiché il rispetto delle norme del regolamento di
polizia veterinaria è comunque un obbligo valido per tutti gli apicoltori;
l’art. 6 modifica l’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, ai fini della semplificazione
burocratica è opportuno estendere le semplificazioni per la vendita diretta,
anche alla cessione al dettaglio, dei prodotti che l'apicoltore effettua presso
la sede aziendale. L'attività dell'apicoltore
è, ai fini sanitari e come prevede il regolamento UE n. 852/2004, un’attività
primaria che comprende l'invasettamento e il confezionamento del prodotto,
pertanto il locale di smielatura è parte sostanziale del ciclo primario di
produzione;
l’art. 7, modifica il comma 1
dell’articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che, con l’adozione dell’anagrafe apistica nazionale (BDA),
esonera gli allevatori apistici dall’obbligo di tenuta del registro cronologico
di carico e scarico degli animali essendo questo dato già presente nella BDA e
quindi nella piena disponibilità della P.A.;
l’art. 8 interviene sull’articolo
6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, Interviene per sanzionare a chi
non aderisce alle indicazioni previste dalla norma di adozione della BDA;
l’art. 9 modifica l’art. 37 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserendo la salvaguardia della
produzione di nicchia dell’idromele;
ed infine l’art. 10, interviene
sulla prima parte della Tabella A del DPR 633/1972 (disciplina dell'IVA). In
questa tabella sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione
effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette
aliquote di compensazione forfettaria. Attualmente la pappa reale, pur essendo
un prodotto agricolo, come prevede la legge 313 del 2004, che disciplina
l'apicoltura, non viene trattata come tale ai fini fiscali.
La pappa reale pura ha numerosi
effetti benefici grazie al potere nutrizionale delle sostanze delle quali è
costituita, alla forte presenza di vitamine, tra cui quelle dei gruppi B e C, e
a importanti proprietà antibiotiche.
Essa risulta quindi particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» considera solo il miele come prodotto agricolo inserendolo nell'allegata tabella A, parte I, mentre non fa alcun riferimento alla pappa reale che, quindi, attualmente è tassata con l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Lo stesso decreto, alla parte III della Tabella A «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», menziona al numero 16) il solo miele naturale. Questo, a nostro avviso, provoca un'insensata disparità sul regime dell'IVA dei due prodotti benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come princìpi benefici.
Essa risulta quindi particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» considera solo il miele come prodotto agricolo inserendolo nell'allegata tabella A, parte I, mentre non fa alcun riferimento alla pappa reale che, quindi, attualmente è tassata con l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Lo stesso decreto, alla parte III della Tabella A «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», menziona al numero 16) il solo miele naturale. Questo, a nostro avviso, provoca un'insensata disparità sul regime dell'IVA dei due prodotti benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come princìpi benefici.
PROPOSTA DI LEGGE
“Modifiche alla legge 24
dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” e semplificazioni in materia
di apicoltura”
Art. 1.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n.313)
1. All’articolo
1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle
finalità di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Apicoltore e imprenditore apistico)
1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.
Art. 3
(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci)
1. All’articolo 4, comma 1 della legge 24
dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: fioritura sono inserite le seguenti: o
in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.
Art. 4.
(Censimento alveari)
1. L’articolo
6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:
Art. 6 - 1. Al fine della profilassi e del
controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di
farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori
operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, ogni anno nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31
dicembre. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui
all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2.
Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi
veterinari dell'azienda sanitaria locale competente utilizzando la banca dati
dell’anagrafe apistica nazionale di cui
al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4
dicembre 2009.
3.
I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono
beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
Art. 5
(Risorse nettarifere)
1. All’articolo 7, comma 2 della legge della legge 24
dicembre 2004, n. 313, la lettera a) è soppressa.
Art. 6
(Attività di vendita diretta)
1. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 dopo le parole “all’aperto” sono inserite le seguenti “o destinate
alla produzione primaria”.
Art. 7
(Semplificazione in materia di
registro di carico e scarico)
1. All’articolo 18 bis, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il
seguente periodo: L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui
al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Chiunque contravviene all’obbligo di registrazione
di inizio attività di cui all’articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto
2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a
4000 euro. Chiunque contravviene all’obbligo di registrare le operazioni di cui
agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a
300 euro.
Art. 9
(Semplificazioni per produttori di
idromele)
1.All’articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
1.ter - I commi 1 e 1 bis del presente articolo si
applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa
con aliquota zero.
Art.10
(Riduzione aliquota IVA pappa reale)
1.Al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è
aggiunto il seguente 12 bis pappa reale o gelatina reale;
b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è
aggiunto il seguente 16 bis) pappa reale o gelatina reale.
👉 Aspetto come sempre il vostro contributo!
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