Proposta di legge sulla semplificazione in apicoltura



Da oggi è in discussione su Rousseau nella sezione "Lex Parlamento" la mia proposta di legge sulla semplificazione in apicoltura

L’apicoltura è un settore strategico per la biodiversità, l’ambiente e per le produzioni agricole del nostro Paese. Alla base di ogni produzione di eccellenza nel settore apistico ci sono le api, insetti impollinatori che giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione.

Da quanto emerge dai dati raccolti nel 2018 dalla rete di rilevazione dell’Osservatorio Nazionale Miele, su tutto il territorio nazionale, elaborati e presentati nel consueto Report annuale, emerge una produzione nazionale di circa 22.000 tonnellate di miele, a testimoniare un’annata produttiva complessivamente accettabile ma con forti disomogeneità a livello territoriale.

L'introduzione della Banca Dati Apistica, alla quale tutti gli apicoltori devono essere obbligatoriamente registrati dichiarando gli alveari detenuti e la loro posizione geografica, ha consentito di validare le stime scaturite negli anni riguardo alla consistenza degli apicoltori e degli alveari italiani, evidenziando un elevato numero di apicoltori ed alveari e un numero di apicoltori con partita IVA più alto del previsto. Dai dati della BDA relativi al censimento novembre-dicembre 2018, aggiornati al 1 marzo 2019, emerge che sono 55.877 gli apicoltori in Italia di cui 36.206 produce per autoconsumo (65%) e 19.671 sono apicoltori con partita iva che producono per il mercato (35%).
Gli apicoltori italiani detengono in totale 1.273.663 alveari e 216.996 sciami. Il 78% degli alveari totali (984.422), sono alveari gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con partita iva sottolinea l’elevata professionalità del settore e l’importanza del comparto nel contesto agro-economico.
L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di portare un processo di semplificazione al settore apistico nazionale modificando ed apportando miglioramenti alla legge n. 313 del 24 dicembre 2004 che reca norme sulla disciplina dell'apicoltura.
In relazione agli interventi finalizzati ad apportare elementi di semplificazione nella normativa esistente, si propongono alcune proposte di semplificazioni delle norme di rilevanza per l’apicoltura che sta dimostrando una notevole vitalità e potenzialità di sviluppo nell’economia rurale.

Nello specifico, la proposta di legge si compone di 10 articoli:
l’articolo 1 della presente proposta di legge, fa riferimento all’art. 1, comma 2, della legge 313/2004, si intende di rimediare ad una lacuna della norma che non menziona le Regioni;
l’articolo 2, si sopprime il comma 3 dell’articolo 3, che reca elementi di poca chiarezza nel definire in modo generico un’autonoma figura professionale agricola. L’imprenditore apistico è imprenditore agricolo e pertanto deve essere soggetto alle stesse regole valide per tutti gli agricoltori;
con l’articolo 3, che interviene sull’articolo 4, comma 1, della legge 313/2004, al fine di vietare la fertirrigazione delle colture con miscele contenenti pesticidi che espongano a rischio gli impollinatori e l'irrorazione con princìpi attivi tossici per gli impollinatori in presenza di essudazione di melata nella coltura e nella flora botanica circostante con gravi fenomeni di apicidio, come denunciato dalla rete di monitoraggio Beenet;
l’art. 4, modifica l’articolo 6, al comma 1, in quanto è necessario che ogni anno venga effettuato il reale censimento della consistenza e localizzazione degli apiari presenti sul tutto il territorio nazionale. E al comma 2, poiché con l’adozione dell’anagrafe apistica nazionale si semplificano le modalità di comunicazione ai servizi veterinari di tutte le operazioni di denuncia e di censimento annuale, come già predisposto dall’articolo 34, comma 2 della legge n 154 del 2016;
l’art. 5 sopprime la lettera a) del comma 2 dell’articolo 7, poiché il rispetto delle norme del regolamento di polizia veterinaria è comunque un obbligo valido per tutti gli apicoltori;
l’art. 6 modifica l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, ai fini della semplificazione burocratica è opportuno estendere le semplificazioni per la vendita diretta, anche alla cessione al dettaglio, dei prodotti che l'apicoltore effettua presso la sede aziendale.   L'attività dell'apicoltore è, ai fini sanitari e come prevede il regolamento UE n. 852/2004, un’attività primaria che comprende l'invasettamento e il confezionamento del prodotto, pertanto il locale di smielatura è parte sostanziale del ciclo primario di produzione;
l’art. 7, modifica il comma 1 dell’articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, con l’adozione dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), esonera gli allevatori apistici dall’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali essendo questo dato già presente nella BDA e quindi nella piena disponibilità della P.A.;
l’art. 8 interviene sull’articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, Interviene per sanzionare a chi non aderisce alle indicazioni previste dalla norma di adozione della BDA;
l’art. 9 modifica l’art. 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserendo la salvaguardia della produzione di nicchia dell’idromele;
ed infine l’art. 10, interviene sulla prima parte della Tabella A del DPR 633/1972 (disciplina dell'IVA). In questa tabella sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote di compensazione forfettaria. Attualmente la pappa reale, pur essendo un prodotto agricolo, come prevede la legge 313 del 2004, che disciplina l'apicoltura, non viene trattata come tale ai fini fiscali.
La pappa reale pura ha numerosi effetti benefici grazie al potere nutrizionale delle sostanze delle quali è costituita, alla forte presenza di vitamine, tra cui quelle dei gruppi B e C, e a importanti proprietà antibiotiche.
Essa risulta quindi particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» considera solo il miele come prodotto agricolo inserendolo nell'allegata tabella A, parte I, mentre non fa alcun riferimento alla pappa reale che, quindi, attualmente è tassata con l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Lo stesso decreto, alla parte III della Tabella A «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», menziona al numero 16) il solo miele naturale. Questo, a nostro avviso, provoca un'insensata disparità sul regime dell'IVA dei due prodotti benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come princìpi benefici.

 PROPOSTA DI LEGGE
“Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” e semplificazioni in materia di apicoltura”


Art. 1.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n.313)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.

Art. 3
(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci)

1. All’articolo 4, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: fioritura sono inserite le seguenti: o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

Art. 4.
(Censimento alveari)

1. L’articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:

  Art. 6 - 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente utilizzando la banca dati dell’anagrafe apistica   nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Art. 5
(Risorse nettarifere)
1. All’articolo 7, comma 2 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, la lettera a) è soppressa. 


Art. 6
(Attività di vendita diretta)

1. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dopo le parole “all’aperto” sono inserite le seguenti “o destinate alla produzione primaria”.

Art. 7
(Semplificazione in materia di registro di carico e scarico)
1. All’articolo 18 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il seguente periodo: L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Chiunque contravviene all’obbligo di registrazione di inizio attività di cui all’articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all’obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.
Art. 9
(Semplificazioni per produttori di idromele)
1.All’articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
1.ter - I commi 1 e 1 bis del presente articolo si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.
Art.10
(Riduzione aliquota IVA pappa reale)
1.Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente 12 bis pappa reale o gelatina reale;
b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente 16 bis) pappa reale o gelatina reale.

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