Riforma dell'ISPRA e delle ARPA: ecco in cosa consiste

La proposta di legge approvata in ultima lettura oggi alla Camera nasce da diverse proposte di legge, tra cui quella depositata dal Movimento Cinque Stelle. La legge istituisce e disciplina il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.
La sostanziale modifica apportata dal Senato è quella di avere introdotto una clausola di invarianza finanziaria, in modo da garantire che il nuovo sistema delle agenzie non comporti ulteriori oneri per lo Stato.
Il Sistema nazionale a rete istituito dalla proposta di legge (costituito dalI'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente) ha l’obiettivo di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea "chi inquina paga".
Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo.
In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti:
  • il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; 
  • il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; 
  • attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; 
  • supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; 
  • attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; 
  • attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.
    Al Sistema nazionale è inoltre conferita l'organizzazione dei propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati.
L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee le attività del Sistema nazionale, tra le quali si prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico.
All'ISPRA è anche affidato il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti.

Il disegno di legge è il frutto di un lavoro di coordinamento che è stato svolto anche grazie al MoVimento 5 Stelle, che ha depositato una proposta di legge sul tema. Il risultato finale è comunque frutto di una mediazione e pertanto il testo finale non ha accolto alcuni importanti suggerimenti da parte del Movimento: 
  • possibilità di attribuire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a chi esercita funzioni ispettive; 
  • maggiore indipendenza delle agenzie, anche dalla politica; 
  • rischio di stallo per mancanza di provvedimenti attuativi; 
  • maggiori risorse economiche da mettere a disposizione delle agenzie.
In compenso sono state recepite alcune indicazioni, quali: l’introduzione di vincoli per cui le figure, come i direttori generali e i presidenti, debbano essere necessariamente figure di rilievo per competenza tecnico-scientifica e prive di conflitti d’interesse con altre cariche; inserimento di indirizzi per far tendere il sistema delle Agenzie ai massimi standard tecnico-scientifici internazionali; creazione di un database di dati ambientali accessibile, in modo che i dati ambientali siano trasparenti e fruibili a chiunque, soprattutto ai semplici cittadini, che riscontrano molte difficoltà burocratiche.

Un’ultima preoccupazione riguarda due aspetti: il primo relativo alle modalità di attuazione della disciplina, infatti la maggior parte degli articoli rinvia a successivi decreti attuativi, con il rischio di incertezze e ritardi applicativi, soprattutto alla luce della modesta efficienza del Governo; il secondo relativo al finanziamento delle Agenzie, in assenza di risorse adeguate, la loro efficacia sarebbe compromessa. La situazione è decisamente peggiorata con la modifica suggerita dalla Ragioneria sull’invarianza economica, con il forte rischio di ritrovarsi con una buona macchina, ma senza benzina.

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