FINALMENTE, lo scorso 23 ottobre 2014 è stato emanato il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con l’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali previsto dalla legge n. 10 del 2013.
Abbiamo chiesto notizie con apposite interrogazioni sin dallo scorso mese di ottobre 2013 denunciando i gravi rischi per la conservazione degli alberi monumentali derivanti dalla mancata applicazione della legge 10 e in particolare dal mancato avvio delle operazioni censuarie previste.
Ci sono voluti 22 mesi – molti di più dei 6 stabiliti dall’articolo 7 della legge 10/13 – solo per definire i principi ed i criteri direttivi per il loro censimento.
Il 14 gennaio del 2013, allo scadere della precedente legislatura, infatti, è stata approvata la legge n. 10 contenente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all’interno della quale sono state inserite delle disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.
L’articolo 7 della legge 10 introduce una prima definizione normativa, valida per l’intero territorio nazionale, di albero monumentale, o meglio individua le tipologie di alberi ad alto fusto isolati, facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali e inseriti all’interno di complessi architettonici di valore, e i filari e le alberate, ai quali è possibile riconoscere l’attributo di monumentale, al termine dell’attività di censimento.
Rispetto al censimento, la legge 10 del 2013 ha stabilito un procedimento articolato che coinvolge i comuni, le regioni e il Corpo forestale dello stato, del quale il decreto del 23 ottobre ha definito finalmente, in modo più dettagliato, le modalità, i tempi e i criteri operativi.
L’articolo 2 del decreto del 23 ottobre prevede l’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia affidandone la gestione all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato che ha competenze in materia di monitoraggio ambientale. Ma questo elenco deve essere il risultato di un processo che parte dal basso, o meglio dagli elenchi degli alberi monumentali che i comuni predispongono sulla base di un censimento effettuato a livello comunale e che, di seguito, le regioni raccolgono all’interno di appositi elenchi regionali.
L’articolo 3 del decreto detta i tempi delle operazioni stabilendo che, entro il 31 luglio 2015, i Comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali, e che le regioni predispongono gli elenchi regionali sulla base delle proposte provenienti dai comuni.
Agli articoli 2 e 3, il decreto stabilisce che gli elenchi regionali – se già istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali – restano validi fino al 31 dicembre del 2015, e che sono oggetto di una revisione attraverso la quale accertare la rispondenza ai criteri per l’individuazione degli alberi monumentali dettati dal decreto. Su questo aspetto va osservato che nel decreto non viene stabilita alcuna relazione esplicita tra le attività censuarie affidate ai comuni e l’adeguamento di elenchi eventualmente già istituiti.
Ciò deve far a ritenere che i comuni debbano, in ogni caso, effettuare il censimento degli alberi e che, parallelamente, le regioni facciano una revisione degli elenchi esistenti. Su questo è opportuno prestare la massima vigilanza rispetto a due rischi. Bisogna scongiurare la possibilità che le regioni, chiamate a coordinare le attività dei Comuni, facciano prevalere la tesi che possa essere sufficiente il solo adeguamento degli elenchi esistenti, laddove ci sono. E con la stessa ottica è necessario far prevalere una interpretazione restrittiva del decreto, in base alla quale possono essere fatti salvi ed eventualmente adeguati soltanto gli elenchi istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, e non – come pure esistono – elenchi fatti in base a normative con finalità diverse o comunque più estese e generiche. Per operare una valutazione delle normative regionali vigenti è utile consultare la scheda pubblicata sul sito del Corpo Forestale dello Stato.
La scheda offre una prima classificazione delle leggi regionali vigenti distinguendo quelle che contengono una normativa specifica per la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali da quelle che dettano norme specifiche per alcune tipologie di alberi, da quelle che contengono disposizioni generiche sulla protezione della flora con riferimenti agli alberi monumentali e da altre ancora che non contengono alcun riferimento agli stessi alberi monumentali. Alla luce di queste informazioni, è possibile individuare le (non molte) regioni nelle quali – qualora le stesse leggi abbiano previsto la compilazione di un elenco degli alberi monumentali – si debba procedere, in ogni caso parallelamente alle attività censuarie dei comuni, alla revisione degli stessi elenchi.
Ciò deve far a ritenere che i comuni debbano, in ogni caso, effettuare il censimento degli alberi e che, parallelamente, le regioni facciano una revisione degli elenchi esistenti. Su questo è opportuno prestare la massima vigilanza rispetto a due rischi. Bisogna scongiurare la possibilità che le regioni, chiamate a coordinare le attività dei Comuni, facciano prevalere la tesi che possa essere sufficiente il solo adeguamento degli elenchi esistenti, laddove ci sono. E con la stessa ottica è necessario far prevalere una interpretazione restrittiva del decreto, in base alla quale possono essere fatti salvi ed eventualmente adeguati soltanto gli elenchi istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, e non – come pure esistono – elenchi fatti in base a normative con finalità diverse o comunque più estese e generiche. Per operare una valutazione delle normative regionali vigenti è utile consultare la scheda pubblicata sul sito del Corpo Forestale dello Stato.
La scheda offre una prima classificazione delle leggi regionali vigenti distinguendo quelle che contengono una normativa specifica per la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali da quelle che dettano norme specifiche per alcune tipologie di alberi, da quelle che contengono disposizioni generiche sulla protezione della flora con riferimenti agli alberi monumentali e da altre ancora che non contengono alcun riferimento agli stessi alberi monumentali. Alla luce di queste informazioni, è possibile individuare le (non molte) regioni nelle quali – qualora le stesse leggi abbiano previsto la compilazione di un elenco degli alberi monumentali – si debba procedere, in ogni caso parallelamente alle attività censuarie dei comuni, alla revisione degli stessi elenchi.
Le ragioni per le quali è opportuno che i Comuni eseguano il censimento vanno al di là dell’adempimento di quanto prescritto dalla normativa. Il riconoscimento, e la conseguente azione di tutela, del patrimonio naturale – del quale gli alberi monumentali sono una delle componenti più preziose e delicate – sono funzioni fondamentali che le nostre amministrazioni comunali devono svolgere. E questa operazione di riconoscimento di una parte fondamentale del nostro patrimonio può essere concepita ed organizzata non come una attività burocratica svolta da funzionari pubblici, con procedure standardizzate e al riparo dallo sguardo dei cittadini. Su questo punto, l’articolo 3 del decreto precisa che “il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici enti territoriali, strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.”
Nei successivi articoli 4 e 5 del decreto viene riproposta la definizione di albero monumentale contenuta nella legge 10 e sono definiti i criteri da utilizzare per attribuire i criteri di monumentalità che sono:
- il pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni e/o alla forma e al portamento,
- il valore ecologico,
- il pregio naturalistico legato alla rarità botanica e/o all’architettura vegetale,
- il pregio paesaggistico,
- il pregio storico-culturale-religioso.
L’articolo 6 precisa che per le attività di censimento, come anche per la revisione e l’aggiornamento di elenchi fatti precedentemente, vada utilizzata una scheda di identificazione che consenta, attraverso l’elenco nazionale, di mettere a disposizione dati e informazioni sugli alberi monumentali omogenei e dunque comparabili. Allo stesso modo, il decreto adotta la scheda che i soggetti possono utilizzare per segnalare alberi monumentali al fine del loro inserimento negli elenchi.
L’articolo 7 definisce il processo che va dalla trasmissione dell’elenco predisposto dal comune alla redazione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Il primo passaggio è rappresentato dall’invio regione dell’elenco comunale – corredato dalle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico raccolto – con il quale il comune propone l’attribuzione del carattere di monumentalità agli alberi compresi nello stesso elenco. Nei novanta giorni successivi all’invio, dopo un’apposita istruttoria, la regione provvede a deliberare sull’iscrizione nell’elenco regionale degli alberi, per i quali il comune ha presentato la proposta.
Al termine di questa fase – e una volta ricevuti gli elenchi di tutti i comuni – l’elenco regionale viene redatto e trasmesso al Corpo forestale dello Stato che ha il compito di verificare il rispetto dei criteri di monumentalità precisati dal decreto, di redigere l’elenco degli alberi monumentali e – aspetto da non trascurare – e di implementare un archivio informatico delle singole schede di identificazione, aperto alla consultazione e/o all’inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati. Al termine di questo processo – per il quale occorrerà la piena collaborazione tra le istituzioni ma anche e soprattutto la piena vigilanza da parte dei cittadini – si potrà avere un elenco che aggiorna e supera, non solo gli elenchi predisposti dalle regioni, ma anche il Censimento che il Corpo Forestale, meritoriamente, ha elaborato nel 1982 e mette, tuttora a disposizione dei cittadini, all’interno di questa sezione del sito web.
Per evitare che accada che l’elenco degli alberi monumentali d’Italia resti – come è accaduto al Censimento del 1988 – un documento prezioso, ma non più aggiornato, nel decreto si precisa che detto elenco debba essere aggiornato con cadenza almeno annuale, e che le regioni hanno l’obbligo di comunicare al Corpo forestale dello Stato ogni eventuale variazione.
Gli articoli 8 e 9 contengono delle disposizioni in merito agli effetti giuridici, in termini di maggiore e più estesa tutela, dell’inserimento degli alberi nell’elenco nazionale degli alberi monumentali. Già l’articolo 7 comma 4 della legge 10 del 2013, per questo tipo di alberi, stabilisce che l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili, in mancanza di soluzioni alternative e comunque previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato. Nei casi nei quali l’abbattimento o la modifica di questi alberi sono dettati dall’incombere di un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune è comunque tenuto a darne immediata comunicazione al Corpo forestale e a predisporre una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle ragioni che hanno reso inevitabile l’intervento.
Nell’articolo 9 del decreto si precisa, anche, l’applicazione del meccanismo sanzionatorio introdotto dall’articolo 7 comma 4 della stessa legge 10 del 2013, in base al quale l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali effettuati – al di fuori dei casi e in mancanza delle autorizzazioni e dei pareri richiamati in precedenza – sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca reato, con il pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
Il decreto, all’articolo 9 comma 3, precisa che questo regime sanzionatorio si applica a partire dal momento in cui il comune formula la proposta di attribuzione del carattere di monumentalità di uno o più alberi, notificandola, con un proprio atto amministrativo, a ciascuno dei proprietari. Ciò significa che per scongiurare il rischio che si possa ancora giocare d’anticipo rispetto all’entrata in vigore di queste misure sanzionatorie – tagliando impunemente, come è accaduto a settembre dello scorso anno, per esempio, nel Comune di Pietraperzia, 51 esemplari di pino – è necessario che i Comuni formulino le proposte di attribuzione della monumentalità notificandole ai proprietari degli alberi.
In conclusione, la legge 10 del 2013, e il decreto attuativo del 23 ottobre, definiscono un percorso che offre a noi tutti l’opportunità di arricchire la conoscenza e di potenziare le forme di tutela di una parte significativa del nostro patrimonio. L’iter descritto nel decreto, probabilmente, non è serrato come avremmo preferito che fosse ed è necessario vigilare affinché le operazioni censuarie vengano effettuate senza indugio, e che si arrivi presto non solo alla compilazione dell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia, ma anche alle proposte di attribuzione di monumentalità da parte degli stessi comuni.
Bisogna scongiurare il rischio che non si proceda o che lo si faccia troppo lentamente, e che le regioni tentino di “riciclare”, con piccoli ritocchi, gli elenchi esistenti. Per questa ragione invitiamo tutti a scaricare la scheda da utilizzare e a organizzarsi sia per cominciare a far arrivare nei Comuni le segnalazioni di alberi monumentali, sia per sollecitare le amministrazioni comunali ad avviare senza indugio le operazioni previste.
Clicca QUI per visionare e scaricare il decreto attuativo e le schede che i comuni ed i cittadini devono utilizzare per fare la mappatura.
In Italia, la moda del momento e’ quella di abbattere gli alberi, i Comuni, con la scusa che non ci sono i soldi per fare la dovuta manutenzione dei filari, oppure dei giardini, decidono che e’ meglio abbattere, distruggere il patrimonio arboreo che e’ di tutti i cittadini e non e’ proprietà delle Giunte Comunali. Abbattere per poi ripiantare e’ l’altra follia, vengono distrutti alberi che hanno in media 50 anni, perchè non sono ritenuti idonei al paesaggio urbano, oppure per progetti di riqualificazione delle vie, per poi ripiantare, quando va bene, nuove piante che ci metteranno parecchi anni a diventare belle e utili come solo un albero di diversi anni sa fare !Tutto questo e’ successo troppo spesso, adesso basta , ora i cittadini devono sapere che’ c’e una legge la legge 14 gennaio 2013 , n. 10 che tutela gli alberi monumentali e i filari, li difende da questa pazzia.Distruggere le piante che puliscono l’aria dall’inquinamento che eliminano con la loro presenza i rumori , abbassano la temperatura estiva e danno tranquillita’.Questa legge e’ entrata in vigore e ora i Comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tra le altre cose devono :
- Porre a dimora un albero per ogni neonato tenendo conto del periodo migliore per piantumare
- Devono entro un anno, dall’entrata in vigore della legge censire e classificare gli alberi piantati
- Inoltre due mesi prima della scadenza naturale del mandato il Sindaco dovrà rendere noto il bilancio arboreo del Comune indicando il numero degli alberi piantati rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso.
- Censire gli alberi monumentali, i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale per consentire la loro tutela e la salvaguardia
Abbiamo preparato una mozione (scaricala e presentala nel tuo comune) per richiedere ai comuni che:
- Si proceda in tempi certi con il censimento degli alberi monumentali, sul territorio comunale.
- Si avvii una campagna cittadina di informazione riguardante il suddetto censimento degli alberi monumentali e si forniscano ai cittadini e alle associazioni semplici strumenti e assistenza per effettuare segnalazioni in tal senso.
- Si rendano pubbliche sul sito del comune le segnalazioni di cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato.
- Si renda altresì evidente nel succitato sito dell’amministrazione comunale l’esito delle segnalazioni ricevute.
Insomma dobbiamo difendere la vita, non dobbiamo più permettere la distruzione del territorio e l’aumento della cementificazione, ora abbiamo dalla nostra la legge, che deve assolutamente essere rispettata per il bene di chi ci sarà dopo di noi.
Fonte: Commissione Ambiente M5S
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